Scuola – Il nuovo decreto n. 206/2017 ha apportato modifiche rispetto alla categoria dei dipendenti che hanno il riconoscimento di una causa di servizio. L’art. 4 del decreto dispone che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità i dipendenti con causa di servizio ascritta alle prime tre categorie della Tabella A o alla Tabella E del DPR 834/1981. In questo caso è possibile disporre la visita fiscale domiciliare o il datore di lavoro non può disporre la visita fiscale? Per i dipendenti con causa di servizio ascritta alle rimanenti categorie della Tabella A è quindi possibile disporre la visita fiscale e il dipendente è obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità? Si ringrazia per l’attenzione e la risposta. Cordiali saluti, la segreteria.
Paolo Pizzo – Gentile scuola,
il punto B dell’art 4 del decreto in questione dispone che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti che abbiano una
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.
Pertanto, la visita fiscale non può essere disposta per il dipendente che produce a scuola la documentazione della causa di servizio e se la scuola si accerta che tale causa rientri nella tabella A, ma solo se nelle prime tre categorie.
Ciò vuol dire che si può disporre la visita in tutti gli altri casi.